
Con la nota 43836 del 12 marzo 2025, il MIMIT forniva alle Camere di Commercio indicazioni operative sull’obbligo di iscrizione nel Registro Imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese societarie, previsto dalla Legge di Bilancio 2025. La scadenza era fissata al 30 giugno 2025.
Tuttavia, sono sorte criticità, tra cui l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, che in alcuni casi si completa entro 180 giorni. Ad esempio, assemblee tenute il 29 giugno 2025 per approvare il bilancio e nominare nuovi amministratori non potevano rispettare la scadenza del 30 giugno per l’iscrizione digitale, possibile solo per amministratori già registrati.
Altra difficoltà riguarda il coordinamento degli uffici del Registro Imprese a livello nazionale. Per risolvere queste problematiche, il MIMIT, con avviso del 25 giugno 2025, ha prorogato il termine al 31 dicembre 2025.
Conferma istruzioni operative
L’avviso n. 0127654 del 25 giugno 2025 ribadisce la validità delle istruzioni della nota 43836 del 12 marzo 2025.
In sintesi:
- Soggetti obbligati ed esclusi:
- L’obbligo riguarda amministratori e liquidatori di imprese societarie, incluse quelle costituite prima del 1° gennaio 2025. Esclusi amministratori/liquidatori di società semplici senza attività agricola, società di mutuo soccorso, consorzi e società consortili.
- Caratteristiche della PEC: Ogni soggetto deve possedere un indirizzo PEC distinto dalla società. Lo stesso indirizzo può essere usato per più cariche o si possono avere PEC diverse.
- Esenzione da imposta di bollo e diritti di segreteria: L’iscrizione separata del domicilio digitale è esente da tali costi.
- Sanzioni in caso di inadempienza:
- La Camera di Commercio sospende il procedimento per 30 giorni in caso di documentazione incompleta. Se non integrata, la domanda viene respinta.
- Per mancata comunicazione entro i termini, si applicano sanzioni amministrative (art. 2630 c.c., da 103 a 1.032 euro), ridotte a un terzo se adempiuto entro 30 giorni.
Circolare Assonime e confronto con Unioncamere
Il 25 giugno 2025 ASSONIME pubblicava una circolare sull’obbligo di iscrizione del domicilio digitale, analizzando criticità e divergenze con Unioncamere, che aveva scritto al MIMIT il 2 aprile 2025. ASSONIME faceva ancora riferimento alla scadenza originaria del 30 giugno 2025.
Punti chiave:
- Soggetti obbligati: ASSONIME e Unioncamere includono anche gli amministratori di società consortili tra gli obbligati.
- Caratteristiche della PEC: Entrambi ritengono che si possa usare la PEC societaria, coerentemente con l’elezione del domicilio speciale fisico presso la società.
- Pubblicità dei domicili digitali: ASSONIME sostiene che la PEC degli amministratori, come domicilio digitale obbligatorio e speciale, non deve essere inclusa in elenchi pubblici.
- Notifiche: Se l’amministratore usa il domicilio digitale societario, questo potrebbe essere valido per notifiche.
- Diritto di informazione del socio: La PEC degli amministratori non deve essere un canale obbligatorio per le richieste dei soci.
Conclusioni
La proroga al 31 dicembre 2025 da parte del MIMIT era necessaria. Tuttavia, ulteriori chiarimenti ministeriali sono fondamentali per risolvere problematiche operative e legali, come la classificazione e la pubblicità dei domicili digitali.
Prossimi STEP
1. Creazione della PEC
2. Emissione della CNS per accedere al portale e firmare digitalmente la comunicazione
3. Predisposizione ed invio della pratica
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